Genesi e compiti del Responsabile Tecnico Ambientale

La Figura di Responsabile Tecnico viene prevista ed introdotta, per la prima volta, dal Decreto del Ministro dell’Ambiente n° 324 del 21/06/1991, concernente il Regolamento delle modalità organizzative e di funzionamento dell’Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti nelle varie fasi, nonché dei requisiti, dei termini, delle modalità e dei diritti di iscrizione.
Tale Decreto è stato successivamente abrogato e sostituito dal tuttora vigente Decreto Ministeriale Ambiente n° 406 del 28/04/1998, concernente Regolamento recante norme di attuazione di direttive dell’Unione europea, avente ad oggetto la disciplina dell’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.
Tale Regolamento elenca, fra l’altro, i requisiti di idoneità tecnica che debbono possedere le Imprese che intendono iscriversi all’Albo Gestori rifiuti. Fra i requisiti richiesti vi è l’obbligo della nomina di un Responsabile tecnico; precisando, altresì, che egli deve possedere un’adeguata e dimostrabile qualificazione professionale.
A confermare la centralità della Figura di Responsabile tecnico all’interno delle imprese che si occupano di gestione dei rifiuti, ed a determinarne i compiti, è intervenuto, poi, il Comitato nazionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali che, con propria Direttiva n° 2866/1999, ha precisato che “il Responsabile Tecnico è responsabile delle scelte di natura tecnica, progettuale e gestionale che garantiscono il rispetto delle norme di tutela ambientale e sanitaria, con particolare riferimento alla qualità del prodotto e della prestazione realizzata e del mantenimento dell’idoneità dei beni strumenti utilizzati.”
Con ulteriori e specifiche Delibere il suddetto Comitato nazionale ha poi stabilito i Requisiti professionali del Responsabile Tecnico delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, (Deliberazione prot. n° 003/CN/ALBO del 17/12/1998 e Deliberazione 24 novembre 1999, prot. n. 004/CN/ALBO) ed i Criteri e modalità di svolgimento dei corsi di formazione per responsabili tecnici (Deliberazione prot. n° 003/CN/ALBO del 16/07/1999).
Il compito assegnato alla nuova Figura professionale è assai complesso, sia per le responsabilità che alla stessa ne conseguono, sia per la necessità che essa ha di disporre di una competenza vasta e multidisciplinare; Egli  dovrà avere, infatti,  dimestichezza con materie quali: normativa ambientale in generale, gestione di beni e sostanze qualificate come rifiuti, idoneità tecnica dei mezzi adibiti al trasporto di rifiuti, gestione di impianti di recupero e/o di smaltimento dei rifiuti, sicurezza sui luoghi di lavori, individuazione e gestione delle autorizzazioni necessarie, ecc. A tutto quanto qui sinteticamente esposto vi è poi la necessità di una elevata capacità che il RT deve avere per potersi relazionare e collaborare con tutte le altre Figure professionali che pure possono essere presenti in azienda (Responsabile della sicurezza, Consulente per il trasporto delle merci pericolose, Esperto qualificato in radioprotezione, Preposto per i trasporti, ecc.).
La descrizione dei compiti attribuiti al Responsabile Tecnico appena fornita, seppure in modo assai succinto, mette in evidenza l’importanza che questa Figura assume nell’ambito delle attività di gestione dei rifiuti.
Da qui è nata, oramai undici anni addietro, la necessità di costituire un centro di aggregazione, l’Associazione dei Responsabili Tecnici Ambientali, che è divenuta per la nuova Figura professionale un punto di riferimento, di confronto, di supporto e di costante aggiornamento.

ing. Nicola Giovanni GRILLO
Presidente Associazione Responsabili Tecnici Ambientali

A proposito di Nicola Giovanni Grillo

Ingegnere chimico, consulente in gestione dei rifiuti; autore di alcune decine di testi specifici sui rifiuti e di alcuni testi di denuncia sociale.

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