Sistri – Partenza dal 1° ottobre 2013

Riportiamo alcune delle indicazioni riportate nella Circolare pubblicata dal Ministero dell’Ambiente, reperibile anche sul sito ufficiale del SISTRI.

Fino al 3 marzo 2014, i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che non aderiscono su base volontaria al SISTRI, adempiono ai propri obblighi con le modalità appresso precisate:
– i produttori iniziali comunicano i propri dati, necessari per la compilazione della “Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE”, al delegato dell’impresa di trasporto che compila anche la sezione del produttore del rifiuto, inserendo le informazioni ricevute dal produttore stesso;
una copia della “Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE”,  firmata dal produttore del rifiuto, viene consegnata al conducente del mezzo di trasporto. Una copia della “Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE” rimane presso il produttore del rifiuto, che è tenuto a conservarla per cinque anni;

– il gestore dell’impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti in tali ipotesi è tenuto a stampare e trasmettere al produttore dei rifiuti stessi la copia della Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE completa, al fine di attestare l’assolvimento dell’obbligo;

– in caso di temporanea indisponibilità del sistema da parte del Trasportatore, la compilazione  della  scheda  di  movimentazione  (area    trasportatore  ed  area produttore) rimane  a cura del gestore.

I trasporti di rifiuti effettuati da soggetti non iscritti al SISTRI o per i quali il SISTRI non sia ancora operativo devono essere accompagnati dal formulario di trasporto secondo quanto prescritto dall’articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.
Nei casi di conferimento di rifiuti da parte del trasportatore di propri rifiuti speciali, che non risulti iscritto al SISTRI o per il quale il SISTRI non sia ancora operativo, ove sia previsto l’utilizzo del formulario di trasporto, il soggetto che riceve il rifiuto provvede a riportare il codice del formulario nel campo “Annotazioni” della propria registrazione cronologica.

Regime transitorio e sanzioni.
Per il primo mese successivo alla data di avvio
dell’operatività del SISTRI, in riferimento ai due scaglioni temporali,  i soggetti coinvolti sono tenuti, oltre che agli adempimenti del SISTRI, anche a compilare i registri di carico e scarico ed i formulari di trasporto così come previsto dall’articolo 12, comma 2, del d.m. 17 dicembre 2009, in relazione agli articoli 190 e 193 del d.lgs. 152/2006.
Pertanto, le sanzioni relative al SISTRI si applicheranno a partire dal trentunesimo giorno  successivo  alla  data  di  avvio  dell’operatività  del sistema, con riferimento alla rispettiva categoria di appartenenza.
Per i trenta giorni successivi alla data di avvio dell’operatività definita per la categoria di appartenenza, gli operatori sono obbligati alla tenuta del registro carico e scarico e del formulario di trasporto e vengono applicate le relative sanzioni, secondo quanto disposto  dagli articoli 190 e193 del d.lgs.  n. 152/2006, nella formulazione previgente alle modifiche introdotte dal d.lgs.  n. 205/2010.
E’  opportuno  segnalare  che,  tra  gli  emendamenti  presentati   in  sede  di conversione del d.l. n. 101/2013, ed attualmente all’esame del Senato, ve ne sono alcuni che prevedono un ampliamento del periodo di inizio dell’operatività, durante il quale avranno vigore sia gli adempimenti previsti dagli articoli 190 e 193 del d.lgs. 152/2006, sia gli adempimenti previsti dal SISTRI, e che durante detto periodo non si applichino le sanzioni relative al SISTRI.
In ogni caso, l’articolo 11, comma 11, del d.l. n. 101/2013, già prevede che l’irrogazione delle sanzioni SISTRI per le violazioni di cui all’articolo 260-bis, del d.lgs. n. 152/2006, avvenga soltanto dopo la constatazione della terza violazione.

[Angelo RAPETTO]

A proposito di Angelo Rapetto

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