D.Lgs. 152/06; Le Nuove definizioni sono Legge

Nella G.U. n° 188 del 14 agosto è stata pubblicata la Legge 6 agosto 2015, n° 125, di conversione del D.L. 19 giugno 2015, n° 78. Fra l’altro, la Legge riguarda anche l’argomento “Rifiuti ed Emissioni”.

Per quanto qui di interesse, la citata Legge di conversione comprende anche alcune modifiche al D.Lgs. 152/06 [Norme in materia Ambientale] già apportate con il Decreto Legge 4 luglio 2015, n° 92, questo concernente Misure urgenti in materia di rifiuti e di autorizzazione integrata ambientale, nonché per l’esercizio dell’attività d’impresa di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale.

In pratica rimangono vigenti le modifiche apportate al D.Lgs. 152/06 con riferimento alle seguenti definizioni:

–  lettera f) produttore di rifiuti”: il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore). [In sintesi:  nella nozione di Produttore di rifiuti  fa ingresso anche il Soggetto al quale sia giuridicamente riferibile la produzione dei rifiuti];

–  lettera o) “raccolta”: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera “mm, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento. [In sintesi: il nuovo Decreto precisa che il deposito è solo quello preliminare alla raccolta];

–  lettera bb) “deposito temporaneo”: il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l’intera area in cui si svolge l’attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci, alle seguenti condizioni: (…Omissis…). [In sintesi: Oltre al raggruppamento dei rifiuti, il deposito temporaneo comprende ora anche “il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento”. Ed inoltre, per luogo di produzione dei rifiuti bisogna intendere “l’intera area in cui si svolge l’attività che ha determinato la produzione dei rifiuti”].

Per migliore comprensione si evidenzia che la citata legge 125/2015, di conversione del D.L. 78/2015 (19 giugno 2015), ha ricompreso anche le [suddette] modifiche apportate dal D.L. 92/2015 (4 luglio 2015).

A proposito di Nicola Giovanni Grillo

Ingegnere chimico, consulente in gestione dei rifiuti; autore di alcune decine di testi specifici sui rifiuti e di alcuni testi di denuncia sociale.

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